.
STATUTO
Cap
I
Costituzione
- Scopi
Art.
1
Nel Comune di Terelle è costituita una Associazione
Pro-Loco, con carattere apolitico, che assume il nome "Pro-Loco
Terelle".
La Pro-Loco agisce in collegamento e con il coordinamento
dell'A.P.T. competente.
La sede sociale, con apposita delibera, può essere stabilita
in ogni parte del territorio comunale.
Art.
2
Gli scopi principali che la Pro-Loco si propone sono:
a)
Promuovere tutte le iniziative idonee ad incrementare e a
migliorare il movimento turistico della località al fine di rendere più
confortevole il soggiorno a tutti coloro che la frequentano ed, in ogni
caso, di svolgere tutte le attività conformi a quanto sancito dalla Legge
Regionale 8 Gennaio 1975 n.1, art.4;
b)
promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli, gite,
escursioni per attirare nella località turisti e dare svago e diletto a
tutti coloro che vi soggiornano;
c)
istituire una sede sociale ed eventualmente un ufficio informazioni
turistiche;
d)
assolvere con la massima diligenza a tutti i compiti ad essa delegati
dall'A.P.T..
Art.
3
La Pro-Loco svolge la sua opera nel territorio del comune e
zone limitrofe ove non esistano altre iniziative similari.
Art.
4
La Pro-Loco dovrà sottoporre al preventivo esame dell'A.P.T.
i programmi di attività per ciascun anno con la dimostrazione dei mezzi
di finanziamento.
Capo
II
Soci
Art.
5
Sono soci della Pro-Loco tutti coloro che ne facciano
richiesta.
Art.
6
I soci si dividono in Ordinari e Juniores. Possono essere
soci ordinari coloro che versano una quota annua non inferiore a £.20.000
(ventimila). La somma indicata sarà scontata del 50% per tutti coloro che
non abbiano superato il sedicesimo anno di età. Le quote debbono essere
versate entro il 31 gennaio di ogni anno. La qualità di socio si acquista
su deliberazione del Consiglio Direttivo della Pro-Loco e previo
versamento della prima quota sociale. Le dimissioni non avvenute entro il
15 Novembre di ogni anno obbligano il Socio al pagamento dei contributi
fissi per l’anno successivo.
Art.
7
I soci hanno diritto:
a) a frequentare i locali dell'Associazione;
b) a partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie;
c) ad eleggere i membri del Consiglio.
Ogni socio in regola con il pagamento delle quote sociali ed
iscritto da almeno 30 gg. ha diritto ad un voto. Ciascun socio può essere
portatore di non più di due deleghe.
Art.
8
La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità,
per dignità.
In questo ultimo caso decide il Consiglio Direttivo a
maggioranza dei componenti. Contro tale decisione è ammesso ricorso,
entro 15 giorni dalla notifica, al presidente dell'A.P.T. che decide in
via definitiva.
CAPO
III
ORGANI
Art.
9
Gli organi della Pro-Loco sono:
a) l'Assemblea generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.10
L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il
pagamento delle quote sociali.(esclusi i soci Juniores).
Art.11
L'Assemblea generale dei Soci si riunisce ordinariamente due
volte l'anno: entro il 31 Ottobre per l'esame del bilancio preventivo ed
entro il 31 Marzo per l'esame del bilancio consuntivo,
Straordinariamente quando lo deliberi a maggioranza assoluta
il Consiglio, o lo richieda almeno un terzo dei Soci.
Art.12
Le convocazioni dell'Assemblea avvengono almeno otto giorni
prima mediante affissione di manifesti pubblici all'esterno della sede
sociale ed all'albo del Comune e, qualora sia possibile, mediante avviso a
domicilio dei Soci. Comunicazione, almeno dieci giorni prima, deve essere
data all'A.P.T., che potrà inviare un proprio rappresentante ad assistere
alla seduta.
Nell'avviso di convocazione deve essere indicato:
a)
il giorno, il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione;
quest'ultima deve tenersi almeno 1 ora dopo la prima;
b) l'ordine del giorno.
Art.13
Le adunanze dell'Assemblea sono valide con l'intervento in
proprio di almeno la metà dei Soci in prima convocazione, ed in seconda
convocazione con la partecipazione di qualsiasi numero dei Soci.
L'assemblea delibera a maggioranza dei partecipanti.
Le eventuali modifiche allo statuto devono essere votate così
come stabilito per la validità dell'Assemblea e sottoposte alla ratifica
dell'A.P.T..
Copia del verbale della riunione deve essere inviato entro
quindici giorni, all'A.P.T..
Art.14
Spetta all'assemblea:
a) discutere ed approvare i programmi di azione elaborati dal
Consiglio;
b) discutere ed approvare i bilanci preventivi ed i conti
consuntivi;
c) deliberare le modifiche allo statuto;
d) eleggere ogni quattro anni i membri del Consiglio ed i
Revisori dei Conti.
Art.15
Il Consiglio, composto da sette membri effettivi con diritto
di voto ed è eletto, con votazione a scrutinio segreto, dall'Assemblea.
Di esso fanno parte, senza diritto di voto, quali membri di
diritto, il Sindaco o un consigliere dell'Amministrazione Comunale
all'uopo delegato, ed un rappresentante dei soci Juniores scelto tra
questi ed eletto con votazione a scrutinio segreto dei soci Juniores.
Risulteranno eletti coloro che hanno riportato il maggior
numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i membri alla
scadenza del mandato sono rieleggibili.
In caso di vacanza entreranno a far parte del consiglio
coloro che seguono, come numero di voti, gli eletti nell'ultima votazione.
Nel caso che la maggioranza dei membri del consiglio, per
qualsiasi ragione, dovesse recedere dalla carica, l'A.P.T. potrà far
indire nuove elezioni o nominare un Commissario straordinario.
L'elezione dei membri del Consiglio avviene con unica
votazione ed ogni socio può esprimere un massimo di preferenze pari al
numero dei membri da eleggere.
Art.16
Spetta al Consiglio Direttivo:
a)
designare, a scrutinio segreto o a maggioranza dei componenti, fra i suoi
membri il Presidente ed il Vicepresidente non possono essere eletti per
dette cariche il Sindaco o il suo delegato e il rappresentante dei soci
juniores. In caso di mancato accordo e dopo tre sedute, l'A.P.T. potrà
far indire nuove elezioni o nominare un Commissario straordinario;
b)
designare il Segretario dell'Associazione, da scegliersi tra i Soci che
non ricoprano cariche nel Consiglio o nel Collegio dei Revisori;
c) promuovere tutte le attività previste dallo Statuto;
d) predisporre i programmi di attività da sottoporre
all'assemblea;
e) predisporre i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da
sottoporre all'Assemblea;
f) predisporre l'ordine del giorno per le Assemblee e
relative convocazioni;
g)
nominare i rappresentanti dell'Associazione in seno agli organismi ove
tale rappresentanza sia richiesta;
h)
redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti di
eventuali particolari attività della Pro-Loco.
Art.17
Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e
straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno, o quando
venga richiesto da almeno un terzo dei membri.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.
Copie dei verbali delle riunioni devono essere trasmesse,
entro 10 giorni, all'A.P.T..
In caso di carenza di funzionamento del Consiglio, l'A.P.T. ,
dopo opportuni accertamenti, potrà far indire nuove elezioni o nominare
un Commissario straordinario.
Art.18
Il Presidente, o in assenza il Vicepresidente, rappresenta
l'associazione, convoca e presiede il Consiglio, firma gli atti della
Pro-Loco ed adempie alle funzioni a lui delegate dal Consiglio.
Art.19
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, lo sostituisce in
caso di assenza, ed adempie alle funzioni a lui delegate dal Consiglio.
Art.20
Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare unitamente
al Vicepresidente ed almeno un membro del Consiglio, su argomenti di
competenza del Consiglio salvo ratifica dal Consiglio nella successiva
riunione.
Copie delle deliberazioni d'urgenza devono essere inviate
entro 5 giorni all'A.P.T..
Art.21
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri
effettivi e due supplenti.
I membri, da scegliersi fra i Soci, sono eletti
dall'Assemblea con votazioni a scrutinio segreto.
Risulteranno eletti i cinque Soci che avranno ricevuto il
maggior numero dei voti: i primi tre saranno membri effettivi, gli altri
due supplenti.
I tre membri effettivi sceglieranno tra loro il Presidente.
In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha
riportato il maggior numero di voti nell'ultima elezione, sostituito tra
i supplenti dall'altro Socio che avrà ottenuto il maggior numero di voti
nell'ultima elezione.
Nel caso non sia possibile provvedere a sostituzioni si
dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Collegio.
L'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti
avviene con le stesse modalità stabilite dall'articolo 15 per l'elezione
dei membri del Consiglio.
Art.22
I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti sono
invitati a presenziare alle riunioni del Consiglio.
Art.23
Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti seguire l'andamento
amministrativo e contabile dell'Associazione, esaminare gli schemi di
bilancio preventivo e di conti consuntivi, riferendone all'Assemblea.
Art.24
Le cariche sociali sono gratuite.
Al segretario potrà essere corrisposto un compenso qualora
il Consiglio lo ritenga opportuno.
Art.25
Il segretario dell'Associazione terrà un registro delle
minute spese, delle quali risponderà al Presidente.
Art.26
Non oltre il 30 Ottobre di ogni anno e subito dopo
l'Assemblea dei Soci la Pro-Loco dovrà inviare copia del bilancio
preventivo relativo all'anno successivo all'A.P.T. allegando un'analitica
e dettagliata relazione dalla quale dovrà risultare la dimostrazione dei
mezzi di finanziamento per la realizzazione delle singole iniziative.
Art.27
Entro il 31 Maggio la Pro-Loco trasmetterà all'A.P.T. il
rendiconto dell'esercizio precedente corredato dalla relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti e da un'ampia dimostrazione delle singole
voci di spesa inserite nel rendiconto stesso.
Capo
IV
Entrate
ed Amministrazione
Art.28
Le entrate della Pro-Loco sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dai contributi di Enti Pubblici e privati;
c) da eventuali oblazioni;
d) da proventi di gestione permanente o occasionale.
Art.29
L'elenco dei beni mobili di proprietà dell'Associazione deve
essere trascritto in apposito registro inventari.
Art.30
Apposito regolamento amministrativo dovrà essere redatto dal
Consiglio ed approvato dall'Assemblea e dall’A.P.T.
Art.31
L'Associazione potrà essere chiamata a contribuire
proporzionalmente alle proprie disponibilità finanziarie, al
finanziamento di iniziative intraprese dall'A.P.T. che investano la zona
di competenza o abbiano valore provinciale.
La Pro-Loco potrà ricevere dall'A.P.T. contributi
straordinari per particolari attività.
Art.32
L'.A.P.T., potrà in qualsiasi momento fare eseguire
ispezioni amministrative da parte di propri funzionari.
Capo
V
Disposizioni
generali.
Art.33
Per l'iscrizione all'Albo costituito presso l’Assessorato
Regionale del Turismo e dello Spettacolo sono osservate le norme della
legge Regionale 8 Gennaio 1975 n.1.
Art.35
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei Soci.