Statuto Pro-Loco

 

Home
Su
Direttivo
Statuto

.

STATUTO

Cap I 

Costituzione - Scopi

Art. 1

Nel Comune di Terelle è costituita una Associazione Pro-Loco, con carattere apolitico, che assume il nome "Pro-Loco Terelle".

La Pro-Loco agisce in collegamento e con il coordinamento dell'A.P.T. competente.

La sede sociale, con apposita delibera, può essere stabilita in ogni parte del territorio comunale.

 

Art. 2

Gli scopi principali che la Pro-Loco si propone sono:

a)     Promuovere tutte le iniziative idonee ad incrementare e a migliorare il movimento turistico della località al fine di rendere più confortevole il soggiorno a tutti coloro che la frequentano ed, in ogni caso, di svolgere tutte le attività conformi a quanto sancito dalla Legge Regionale 8 Gennaio 1975 n.1, art.4;

b) promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli, gite, escursioni per attira­re nella località turisti e dare svago e diletto a tutti coloro che vi soggiornano;

c) istituire una sede sociale ed eventualmente un ufficio informazioni turistiche;

d) assolvere con la massima diligenza a tutti i compiti ad essa delegati dall'A.P.T..

 

Art. 3

La Pro-Loco svolge la sua opera nel territorio del comune e zone limitrofe ove non esista­no altre iniziative similari.

 

Art. 4

La Pro-Loco dovrà sottoporre al preventivo esame dell'A.P.T. i programmi di attività per ciascun anno con la dimostrazione dei mezzi di finanziamento.

 

Capo II

 Soci

 

Art. 5

Sono soci della Pro-Loco tutti coloro che ne facciano richiesta.

 

Art. 6

I soci si dividono in Ordinari e Juniores. Possono essere soci ordinari coloro che versano una quota annua non inferiore a £.20.000 (ventimila). La somma indicata sarà scontata del 50% per tutti coloro che non abbiano superato il sedicesimo anno di età. Le quote debbono essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno. La qualità di socio si acquista su deliberazione del Consiglio Direttivo della Pro-Loco e previo versamento della prima quota sociale. Le dimissioni non avvenute entro il 15 Novembre di ogni anno obbligano il Socio al pagamento dei contributi fissi per l’anno successivo.

  

Art. 7

I soci hanno diritto:

a) a frequentare i locali dell'Associazione;

b) a partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie;

c) ad eleggere i membri del Consiglio.

Ogni socio in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritto da almeno 30 gg. ha diritto ad un voto. Ciascun socio può essere portatore di non più di due deleghe.

 

Art. 8

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità, per dignità.

In questo ultimo caso decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei compo­nenti. Contro tale decisione è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, al presi­dente dell'A.P.T. che decide in via definitiva.

 

CAPO III

 ORGANI

 

Art. 9

Gli organi della Pro-Loco sono:

a) l'Assemblea generale dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art.10

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.(esclusi i soci Juniores).

 

Art.11

L'Assemblea generale dei Soci si riunisce ordinariamente due volte l'anno: entro il 31 Ottobre per l'esame del bilancio preventivo ed entro il 31 Marzo per l'esame del bilancio consuntivo,

Straordinariamente quando lo deliberi a maggioranza assoluta il Consiglio, o lo richieda almeno un terzo dei Soci.

 

Art.12

Le convocazioni dell'Assemblea avvengono almeno otto giorni prima mediante affissione di manifesti pubblici all'esterno della sede sociale ed all'albo del Comune e, qualora sia possibile, mediante avviso a domicilio dei Soci. Comunicazione, almeno dieci giorni prima, deve essere data all'A.P.T., che potrà inviare un proprio rappresentante ad assi­stere alla seduta.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato:

a) il giorno, il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione; quest'ultima deve tenersi almeno 1 ora dopo la prima;

b) l'ordine del giorno.

  

 

Art.13

Le adunanze dell'Assemblea sono valide con l'intervento in proprio di almeno la metà dei Soci in prima convocazione, ed in seconda convocazione con la partecipazione di qualsiasi nu­mero dei Soci.

L'assemblea delibera a maggioranza dei partecipanti.

Le eventuali modifiche allo statuto devono essere votate così come stabilito per la validità dell'Assemblea e sottoposte alla ratifica dell'A.P.T..

Copia del verbale della riunione deve essere inviato entro quindici giorni, all'A.P.T..

 

Art.14

Spetta all'assemblea:

a) discutere ed approvare i programmi di azione elaborati dal Consiglio;

b) discutere ed approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

c) deliberare le modifiche allo statuto;

d) eleggere ogni quattro anni i membri del Consiglio ed i Revisori dei Conti.

 

Art.15

Il Consiglio, composto da sette membri effettivi con diritto di voto ed è eletto, con votazione a scrutinio segreto, dall'Assemblea.

Di esso fanno parte, senza diritto di voto, quali membri di diritto, il Sindaco o un consigliere dell'Amministrazione Comunale all'uopo delegato, ed un rappresentante dei soci Juniores scelto tra questi ed eletto con votazione a scrutinio segreto dei soci Juniores.

Risulteranno eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i membri alla scadenza del mandato sono rieleggibili.

In caso di vacanza entreranno a far parte del consiglio coloro che seguono, come numero di voti, gli eletti nell'ultima votazione.

Nel caso che la maggioranza dei membri del consiglio, per qualsiasi ragione, dovesse recedere dalla carica, l'A.P.T. potrà far indire nuove elezioni o nominare un Commissario straordinario.

L'elezione dei membri del Consiglio avviene con unica votazione ed ogni socio può esprimere un massimo di preferenze pari al numero dei membri da eleggere.

 

Art.16

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) designare, a scrutinio segreto o a maggioranza dei componenti, fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente non possono essere eletti per dette cariche il Sindaco o il suo delegato e il rappresentante dei soci juniores. In caso di mancato accordo e dopo tre sedute, l'A.P.T. potrà far indire nuove elezioni o nominare un Commissario straordinario;

b) designare il Segretario dell'Associazione, da scegliersi tra i Soci che non ricoprano ca­riche nel Consiglio o nel Collegio dei Revisori;

c) promuovere tutte le attività previste dallo Statuto;

d) predisporre i programmi di attività da sottoporre all'assemblea;

e) predisporre i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

f) predisporre l'ordine del giorno per le Assemblee e relative convocazioni;

g) nominare i rappresentanti dell'Associazione in seno agli organismi ove tale rappresen­tanza sia richiesta;

h) redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti di eventuali parti­colari attività della Pro-Loco.

 

 

 

Art.17

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presi­dente lo ritenga opportuno, o quando venga richiesto da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.

Copie dei verbali delle riunioni devono essere trasmesse, entro 10 giorni, all'A.P.T..

In caso di carenza di funzionamento del Consiglio, l'A.P.T. , dopo opportuni accertamenti, potrà far indire nuove elezioni o nominare un Commissario straordinario.

  

Art.18

Il Presidente, o in assenza il Vicepresidente, rappresenta l'associazione, convoca e pre­siede il Consiglio, firma gli atti della Pro-Loco ed adempie alle funzioni a lui delegate dal Consiglio.

 

Art.19

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza, ed adempie alle funzioni a lui delegate dal Consiglio.

 Art.20

Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare unitamente al Vicepresidente ed almeno un membro del Consiglio, su argomenti di competenza del Consiglio salvo ratifica dal Consiglio nella successiva riunione.

Copie delle deliberazioni d'urgenza devono essere inviate entro 5 giorni all'A.P.T..

 

Art.21

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

I membri, da scegliersi fra i Soci, sono eletti dall'Assemblea con votazioni a scrutinio se­greto.

Risulteranno eletti i cinque Soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti: i primi tre saranno membri effettivi, gli altri due supplenti.

I tre membri effettivi sceglieranno tra loro il Presidente. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nell'ultima elezio­ne, sostituito tra i supplenti dall'altro Socio che avrà ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima elezione.

Nel caso non sia possibile provvedere a sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Collegio.

L'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con le stesse modalità stabilite dall'articolo 15 per l'elezione dei membri del Consiglio.

 

Art.22

I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati a presenziare alle riu­nioni del Consiglio.

 

 

Art.23

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti seguire l'andamento amministrativo e contabile dell'Associazione, esaminare gli schemi di bilancio preventivo e di conti consuntivi, rife­rendone all'Assemblea.

  

Art.24

Le cariche sociali sono gratuite.

Al segretario potrà essere corrisposto un compenso qualora il Consiglio lo ritenga opportuno.

 

Art.25

Il segretario dell'Associazione terrà un registro delle minute spese, delle quali risponderà al Presidente.

 

Art.26

Non oltre il 30 Ottobre di ogni anno e subito dopo l'Assemblea dei Soci la Pro-Loco dovrà inviare copia del bilancio preventivo relativo all'anno successivo all'A.P.T. allegando un'analitica e dettagliata relazione dalla quale dovrà risultare la dimostrazione dei mezzi di finanziamento per la realizzazione delle singole iniziative.

 

Art.27

Entro il 31 Maggio la Pro-Loco trasmetterà all'A.P.T. il rendiconto dell'esercizio precedente corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e da un'ampia dimostrazione delle singole voci di spesa inserite nel rendiconto stesso.

 

Capo IV

Entrate ed Amministrazione

 

Art.28

Le entrate della Pro-Loco sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dai contributi di Enti Pubblici e privati;

c) da eventuali oblazioni;

d) da proventi di gestione permanente o occasionale.

 

Art.29

L'elenco dei beni mobili di proprietà dell'Associazione deve essere trascritto in apposito registro inventari.

 

Art.30

Apposito regolamento amministrativo dovrà essere redatto dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea e dall’A.P.T.

 

Art.31

L'Associazione potrà essere chiamata a contribuire proporzionalmente alle proprie disponibilità finanziarie, al finanziamento di iniziative intraprese dall'A.P.T. che investano la zona di competenza o abbiano valore provinciale.

La Pro-Loco potrà ricevere dall'A.P.T. contributi straordinari per particolari attività.

 

Art.32

L'.A.P.T., potrà in qualsiasi momento fare eseguire ispezioni amministrative da parte di propri funzionari.

 

 

Capo V

Disposizioni generali.

 

Art.33

Per l'iscrizione all'Albo costituito presso l’Assessorato Regionale del Turismo e dello Spettacolo sono osservate le norme della legge Regionale 8 Gennaio 1975 n.1.

 

Art.35

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei Soci.